IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 4045/95 registro generale atti civili promosso dalla Berchi S.r.l. con l'avv. M. Cacciani, contro Spagni Nelson, con l'avv. P. Rossi. Fatto e diritto Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1995 la ditta Berchi S.r.l. conveniva in giudizio Spagni Nelson per sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di L. 15.000.000 a titolo di penale per inadempimento contrattuale. Si costituiva ritualmente il convenuto, il quale, dichiarando di voler chiamare in causa la societa' Parmatec, chiedeva in via preliminare, ex art. 269 cpv. c.p.c., lo spostamento della data della prima udienza di comparizione onde provvedere alla chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.. Il pretore solleva d'ufficio l'eccezione di incostituzionalita' della norma sopra citata (art. 269 c.p.c.) che esclude ogni potere giudiziale di delibazione sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa dal terzo quando questa sia effettuata dal convenuto e mantiene invece in vita il sindacato dell'organo giudicante quando la chiamata sia richiesta dall'attore. Invero, come gia' piu' estesamente motivato in precedente ordinanza pronunciata da questo stesso giudice il 19 febbraio 1996 nella causa civile n. 1745/95 fra le parti A Due S.r.l. e Progeco Engineering S.r.l. nella quale identica eccezione venne sollevata dal procuratore di parte attrice e ritenuta dal pretore non manifestamente infondata (i relativi atti verranno trasmessi a codesta Corte a breve scadenza). La normativa in oggetto, dando luogo ad una disparita' di trattamento fra le parti del tutto ingiustificata, pare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Va pertanto ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio. L'ordinanza, a cura della Cancelleria, sara' notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.